Qualche notizia utile per i genitori per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016 .

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CIRCOLARE DEL MIUR N. 51

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016 ed ha come principali destinatari le famiglie , le lstituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali.

II termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle  scuole  del  primo  ciclo,  alle  prime  classi  del  secondo  ciclo, ivi  comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà  integrativa  e  complementare  dagli  istituti  professionali e  dai Centri di formazione  professionale  accreditati  dalle  Regioni  e fissato  al  15 febbraio  2015.  Le domande  possono essere  presentate  dal  15 gennaio  al  15 febbraio 2015,   tenendo presente che già dal 12 gennaio 2015 i genitori possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line, come meglio specificato più avanti.

L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momenta di decisione relativo alla formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze deglistudenti in una prospettiva orientativa. All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza). II modulo di iscrizione, ferme restando le informazioni sopra riportate, potra essere integrate e adeguato a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome, al fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in merito alle possibilita di fruizione del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previstisulla base del POF e delle risorse disponibili.

Le domande di iscrizione sono accolte entro ii limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definite sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogniutile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

E, pertanto, evidente che un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande , pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza , la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul site web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Si rammenta, in proposito. che, pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche , i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorieta della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni

lavorativi dei genitori. In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte   rappresenta ,  ovviamente,  l’estrema  “ratio”,  a  parità   di  ogni  altro   criterio.   E comunque, da evitare ii ricorso ad eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione nei corsi sperimentali.

Si rappresenta, pertanto, l’esigenza di una scrupolosa osservanza delle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislative 30 giugno 2003, n. 196) e, con specifico riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell’ambito delle predette operazioni, del regolamento adottato dal Ministero della Pubblica lstruzione per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso ii medesimo Ministero, le istituzioni scolastiche ed educative e gli istituti regionali di ricerca educativa (d. m. 7 dicembre 2006, n. 305), in conformità al parere del Garante in materia di protezione dei dati personali del 26 luglio 2006.

Ci6, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono per lo piu a soggetti minori di eta.

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dall’Ufficio del Garante nel corso di specifici incontri, si ritiene opportune fornire alcune indicazioni alle scuole che nell’ambito delle propria autonomia didattica intendono integrare ed adeguare ii modulo di iscrizione per fornire agli studenti ulteriori servizi in base al proprio POF ed alle risorse disponibili.

In particolare, si evidenzia che le ulteriori informazioni raccolte dovranno essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascun specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel POF (ctr. art. 11 del Codice). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni pu6 essere condotta, ad esempio, verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalita considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informative gia a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali gia raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. art. 3 del Codice).

Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite con delibera del Consiglio di istituto che ne evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi di modo che sia, altresi, comprensibile l’indispensabilita delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalita perseguita.

Le scuole devono, inoltre, obbligatoriamente fornire l’informativa , comprensiva di tutti gli elementi puntualmente indicati dall’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del predetto Cadice, secondo le seguenti  modalita:

  1. per le iscrizioni on line. la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne deve registrare la presa visione;
  2. per le iscrizioni che non vengono effettuate on line, ovvero per le istituzioni scorastiche par1tarie che non aderiscono al sistema di lscrizioni on line, l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione

Le istituzioni scolastiche possono comunque utilizzare anche ulteriori modalita di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali deglistudenti, quali ad esemp’io, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole potranno conservare, con modalità che consentano l’identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi agli studenti che pur avendo presentato la domanda non si sono, per qualsiasi ragione, iscritti solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario

lscrizioni on line

In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione de/la spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grade e secondaria di secondo grado).Possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni per lo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, qualora abbiano aderito alle procedure di iscrizione on line.

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.

A tal fine, ii Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalita on line le iscrizioni deglialunni.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno ii rnedesimo servizio di supporto.

Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle scuole paritarie che abbiano svolto tutti gli adempimenti successivamente descritti.  Infatti , per le  scuole  paritarie  la partecipazione  al progetto iscrizioni on line e facoltativa.

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

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