IL CGD NAZIONALE ALL’AUDIZIONE DEL 27 GENNAIO 2017 SULLE DELEGHE GOVERNATIVE…

Audizione del 27 gennaio 2017 – VII Commissione Camera dei Deputati

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTRUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (380)

ART. 1Principi e finalità

Si saluta con favore l’introduzione di un Sistema Integrato di educazione e di istruzione per bambine e bambini in età compresa dalla nascita fino a sei anni.

Tale sistema potrà finalmente garantire la continuità del percorso educativo favorendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario in cui le diverse articolazioni del Sistema Integrato di educazione e di istruzione possono collaborare attraverso le varie attività.

Ciò premesso vogliamo però chiedere che nel testo sia specificato con chiarezza che i servizi per l’infanzia non debbano più rientrare tra i servizi pubblici a domanda individuale, di cui al DL 55/83 convertito dalla Legge 131/83, e che debbano essere esenti dal patto di stabilità.

ART.2 comma 5 –Organizzazione del sistema integrato

Prendiamo atto con sorpresa che vengono riproposte, prevedendone un potenziamento e un superamento della fase sperimentale, le sezioni primavera: riteniamo che comunque le stesse debbano rappresentare una soluzione temporanea rispetto all’andata a regime del sistema integrato.

ART.3 – Poli per l’infanzia

In merito alla costituzione di Poli per l’infanzia, che accogliamo favorevolmente per le caratteristiche che andranno ad assumere, esprimiamo alcune perplessità rispetto alla loro possibile collocazione presso le direzioni didattiche o gli istituti comprensivi attualmente esistenti e spesso sofferenti dal punto di vista logistico e strutturale.

Anche il ricorso agli investimenti immobiliari da parte dell’INAIL, da destinare alla costruzione di Poli di Infanzia innovativi, che comporteranno canoni di locazione da corrispondere all’Istituto da parte dello Stato, destano altrettante incertezze; il riparto di tale risorse comporterà infatti una limitatissima costruzione di Poli innovativi (minimo 1 massimo 3 per Regione) che avverrà tramite finanziamenti ministeriali da attribuire attraverso una complessa procedura concorsuale per la valutazione di specifici progetti. In merito chiediamo un chiaro piano nazionale che garantisca una perequazione territoriale nell’attivazione di tali servizi.

ART. 4 .Obiettivi strategici del sistema integrato

Accogliamo favorevolmente l’impegno di ampliare, consolidare, rendere accessibili i servizi educativi per l’infanzia per raggiungere l’obiettivo europeo del 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni e per arrivare alla loro diffusione fino a giungere al 75% dei Comuni italiani.

Allo stesso modo esprimiamo un giudizio favorevole alla specifica qualificazione universitaria richiesta al personale dei servizi educativi per l’infanzia, con i due livelli triennali e quinquennali.

ART. 7 –Funzioni e compiti degli EE.LL.

Auspichiamo che, da parte degli Enti locali, siano effettivamente svolti quei compiti di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi atti a garantire adeguati livelli di qualità degli stessi e che siano attivate reali forme di partecipazione delle famiglie per una condivisione dell’attività e degli obiettivi comuni.

ART. 8 – Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema Integrato

Non si comprende il perché del lungo tempo richiesto per la predisposizione del Piano di azione nazionale pluriennale da parte del Governo – sei mesi dall’entra in vigore del Decreto – che risulta anche immotivato se consideriamo che proprio da quel piano si dovrà concretizzare l’obiettivo più qualificante dell’intero atto legislativo: escludere i servizi educativi per l’infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale. Il contenuto e i tempi previsti da questo articolo rischiano di vanificare un punto imprescindibile e irrinunciabile dell’intero impianto normativo regolatore del sistema.

ART. 9 – Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l’infanzia

Per quanto attiene la partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l’infanzia, crediamo indispensabile prevedere una soglia uniforme ed unitaria a livello nazionale, non superiore al 30% , per evitare il rischio di richieste differenziate e sperequanti tra Regioni e tra Comuni, a livello di Conferenza unificata.

Prevedere poi l’erogazione da parte delle azienda pubbliche e di un “buono nido” da erogare ai propri dipendenti che ne hanno diritto potrà risultare utile, se appositamente regolamentata.

ART. 10Commissione per il Sistema Integrato

Per quanto attiene l’istituzione della Commissione per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione si ritiene che il ruolo del MIUR appaia riduttivo rispetto ad una competenza di governo, indirizzo e controllo; tali compiti dovrebbero essere assolti a pieno senza essere limitati alla mera elaborazione di linee guida.

ART.12 e 13 – Finalità e criteri di riparto del Fondo Nazionale –Copertura finanziaria

Per quanto riguarda finalità e riparto del Fondo nazionale nonché la relativa copertura finanziaria non possiamo non rilevare l’esiguità delle cifre previste nelle tre annualità 2017/18/19.

Il progetto ,che il Decreto intende perseguire, il suo spessore sociale e culturale, l’avvio di servizi finalmente riconosciuti essenziali che riguardano un campo di estrema importanza per l’educazione e l’istruzione dei bambini e delle bambine rimarrà una mera enunciazione di buoni principi e propositi se verranno a mancare quei finanziamenti necessari per la loro concreta attuazione ed applicazione.

Per questo esprimiamo serie preoccupazioni e chiediamo un impegno concreto per l’incremento delle risorse economiche da impegnare su tale settore.

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Audizione del 27 gennaio 2017 – VII Commissione Camera dei Deputati

DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L’EFFETTIVITA’ DEL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI, IN RELAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI DISAGIO E AI SERVIZI STRUMENTALI, NONCHE’ POTENZIAMENTO DELLA CARTA DELLO STUDENTE ( 381)

Nel premettere che anche la dispersione scolastica in Italia fa emergere un dato allarmante – di gran lunga superiore alla media europea e ben lontano dal target del 10% fissato dall’Unione Europea per il 2020 – riteniamo che per sostenere un reale diritto allo studio occorre prima di tutto mettere al centro dei processi sociali ed economici l’apprendimento e la conoscenza.

Nel merito dell’impianto normativo della Delega indicata in oggetto esprimiamo serie perplessità rispetto alla evidente carenza di fondi e dei mezzi di copertura indispensabili per attuare gli interventi necessari sulla materia.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Pur partendo dall’assunto che occorre perseguire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio degli alunni del sistema nazionale di istruzione e formazione, non troviamo nella proposta in esame alcuna indicazione rispetto l’adozione di possibili linee guida nazionali che , pur lasciando alle istituzioni locali la prevista competenza esclusiva in materia , potrebbero consentire interventi territoriali adeguati e maggiormente omogenei tra i territori.

ART.2 e 3 –Servizi e beneficiari

Tenuto conto delle competenze degli Enti locali in merito agli interventi da programmare ed attuare sul territorio di propria pertinenza, che richiedono effettive disponibilità finanziarie , umane e strumentali di particolare rilievo, chiediamo ancora una volta che agli EE.LL. e alle Regioni venga concesso una deroga al patto di stabilità sul versante dell’istruzione e della formazione; solo in questo modo si potrà garantire il diritto allo studio e si potrà realmente contrastare il dramma dell’abbandono scolastico.

Sappiamo che i progressivi tagli dei servizi che fanno capo agli enti locali : trasporti, spese di funzionamento, mediatori scolastici, personale educativo –assistenziale comunale provinciale per disabili, spesso modificano l’assetto organizzativo della scuola, mettono di fatto in crisi l’esercizio del diritto allo studio, portano ad un conseguente incremento della contribuzione delle famiglie.

ART. 4 e 5 – Tasse scolastiche – Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità

Pur accogliendo positivamente la disposizione che prevede l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche da parte degli studenti dell’istruzione secondaria di secondo grado non possiamo non ricordare che le famiglie continuano a versare somme di gran lunga superiori a quelle previste per le tasse scolastiche attraverso i così detti “contributi volontari” al POF che rappresentano un vero problema economico per i genitori e incentivano, in alcune circostanze, l’abbandono scolastico.

Per quanto attiene le agevolazioni previste per la mobilità emerge di contro un dato negativo se il servizio sarà assicurato solo su “ istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta”, non essendo contemplati nuovi o maggiori oneri per gli enti locali interessati.

ART. 6 – Servizi di mensa

Per quanto riguarda i servizi mensa esprimiamo seri dubbi sulla formulazione scelta del “possono essere assicurati agli alunni delle scuole primarie, laddove il tempo scuola lo necessiti” in luogo del “debbono” e ancora “nei limiti dell’organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati”.

Il modello organizzativo scolastico di 40 e 36 ore nella scuola primaria e secondaria di primo grado esige il servizio mensa che è tempo scuola al quale si attribuisce, da parte della pedagogia militante, un valore educativo di socializzazione, educazione alimentare e prevenzione.

ART. 9 –Borse di studio

Si istituisce un Fondo unico nazionale per il diritto allo studio e per il welfare dello studente finalizzato a borse di studio; non risultando alcun riferimento alle modalità di erogazione alle Regioni di tali borse di studio auspichiamo che vengano adottati criteri distributivi omogenei , equi ed oggettivi.

ART.10 – Potenziamento della carta dello studente

Non risultano a tutt’oggi pubblici i dati relativi all’Anagrafe nazionale degli studenti. Si sollecita la loro diffusione per consentire un monitoraggio costante della situazione generale.

ART. 11 – Conferenza nazionale per il diritto allo studio

La Conferenza nazionale per il diritto allo studio, istituita presso il MIUR, può rappresentare uno strumento valido di monitoraggio nazionale e si esprime parere positivo alla sua composizione paritetica.

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Audizione del 27 gennaio 2017 – VII Commissione Camera dei Deputati (384)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO.

Art.1Oggetto e finalità della valutazione

Salutiamo positivamente la definizione normativa di valutazione intesa come formativa, coerente con l’obiettivo del successo formativo degli alunni, cui concorrono tutti gli attori del processo educativo, ed i relativi rimandi normativi: allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, a modalità trasparenti di comunicazione sul processo valutativo stesso.

Art 2.comma 1. Valutazione nel primo ciclo

Alla valutazione espressa con voti decimali opponiamo con forza la richiesta dell’abolizione del voto numerico almeno nella scuola primaria, voto che, sotto l’aspetto di un’apparente semplificazione, classifica, esclude, gerarchizza i ragazzi , vanifica la pedagogia della cooperazione e della crescita.

Art 2 comma 3 e 7.

Si ripropone l’annoso problema della valutazione dell’IRC che costituisce elemento di sperequazione valutativa per tutti gli alunni non “avvalentesi”; né il giudizio numerico o sintetico della “materia alternativa” -qualora essa sia stata scelta e la scuola in condizioni di erogarla- può essere considerato elemento di perequazione come la giurisprudenza ci ha insegnato nei numerosi casi di ricorsi avverso tale pratica.

Art.3 comma 1Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

Nonostante l’articolato rilevi l’eccezionalità dei casi di specie, riteniamo grave nella scuola primaria la possibilità della non ammissione dell’alunno alla classe successiva, elemento confliggente con qualsiasi teoria pedagogica e con la pratica di una scuola primaria italiana di eccellenza.

Art.6 comma 2 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

Valgono le considerazioni espresse per l’art. 2 commi 3 e 7

Art.9 e Art. 10Svolgimento ed esito dell’esame di Stato – Attestazione delle competenze nel

primo ciclo

Condividiamo lo spirito del legislatore nell’ “alleggerimento” della prova di esame di Stato conclusiva del primo ciclo e l’esclusione dell’esito individuale delle prove Invalsi dalla valutazione finale dell’alunno: non condividiamo pertanto la loro riproposizione nelle Attestazioni delle competenze trattandosi non di valutazione individuale, ma di misurazione statistica.

Art.12 comma7Valutazione degli alunni con disabilità

Suscita perplessità interpretativa la formulazione dell’articolato:” Agli alunni.. omissis viene rilasciato un attestato di credito formativo” in forte contraddizione con lo spirito e la lettera della legge 104.

Art.15 comma 2c. – Ammissione dei candidati interni

Pur condividendo in linea di massima i criteri per l’ammissione all’esame di Stato, non si può non chiedere una gradualità nel soddisfacimento del requisito richiesto e cioè dello svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro. Ad oggi in presenza solo di Linee guida generiche sul tema ed in attesa di una “Carta dello Studente in alternanza “, registriamo difficoltà di esecuzione e programmazione dell’attività in oggetto da parte di molte istituzioni scolastiche.

Tale requisito non può andare a regime, pertanto, se non dopo almeno un triennio di sperimentazione e monitoraggio sull’intero territorio nazionale.

Art.17 Attribuzione del credito scolastico

comma 1. Vale quanto affermato per l’art.2 comma 3 e 7.

Rimane aperto il tema dei crediti formativi ai fini della valutazione, non contemplati nell’articolato se non come crediti scolastici, mentre ricompaiono solo nel Curriculum dello studente allegato al conseguito Diploma finale ( Art.23 comma 2) la cui assegnazione dovrebbe avvenire da parte del consiglio di classe che potrebbe attribuirli secondo una valutazione per livelli ben definiti, che consideri, oltre alla media aritmetica dei voti, anche il percorso di ciascuno studente, con il suo punto di partenza e gli obiettivi formativi raggiunti nel corso dell’anno scolastico.

Proponiamo che una parte dei 40 punti di crediti , sia assegnata anche in base al provato svolgimento di attività integrative (laboratori e attività pomeridiani, dell’avviamento alla pratica sportiva, di corsi aggiuntivi, partecipazione a concorsi e competizioni, delle esperienze di servizio quali rappresentanti degli studenti a tutti i livelli, della partecipazione a percorsi e iniziative di volontariato, la redazione del giornalino/blog studentesco di istituto …). In quest’ottica è importante che ogni scuola promuova attività opzionali, tra cui gli studenti possano scegliere per arricchire il proprio percorso formativo.

Art.21 – Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI

comma 3 e 5 – Valgono anche qui le motivazioni espresse all’art.10 relativamente alla registrazione dell’esito individuale delle prove Invalsi che hanno valore di misurazione statistica e non valutativo del singolo studente e connotante il suo curriculum o addirittura costituire titolo per ammissione al percorso universitario.

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Audizione del 27 gennaio 2017 – VII Commissione Camera dei Deputati ( 378)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’

Per quanto attiene la delega in oggetto, il CGD condivide da sempre il principio dell’inclusione “

di tutti e di ciascuno” chiedendo che , nello specifico dell’istituzione scolastica, nel sostegno agli alunni con disabilità vengano attuate tutte le iniziative di riduzione della volatilità della continuità di lavoro degli insegnanti, in particolare di quelli di sostegno, troppo spesso raccolti tra precari non specializzati.

Si prospettano le seguenti possibili soluzioni:

  1. cattedra mista” per intervenire strutturalmente sull’organizzazione diffusa e sulla percezione degli operatori sulla tematica;

  2. formazione diffusa dei docenti, focalizzata sui casi concreti e coordinata;

  3. istituzione di supervisori/consulenti pedagogici, che monitorino il processo dell’inclusione e lo agevolino, onde evitare la sua mera formalizzazione e burocratizzazione, promuovendo dinamiche concrete;

  4. specializzazione aperta (non a numero chiuso) per insegnanti abilitati;

  5. concorsi per cattedre miste per avere a regime una massa critica di insegnanti diffusi sul territorio e preparati sulle tematiche dell’inclusione;

L’audizione ci offre l’opportunità di dare un nostro contributo tramite una riflessione sul comma 2 dell’Art. 16 – Continuità didattica.

la proposta sopra enunciata della “Cattedra mista è già di possibile applicazione per attuare l’auspicata continuità didattica. Occorre puntare su questo paradigma in maniera sistematica ed é quindi necessario incentivare questa modalità anche nei futuri “concorsi a cattedra” onde consentire di avere più insegnanti specializzati sul sostegno e, contemporaneamente, insegnanti di “discipline che servono”; in tal modo si eviterebbe il burn out di docenti “vincolati al solo sostegno”.

Per quel che riguarda le funzioni del GIT, occorre che questo svolga un ruolo di regia nell’allocazione degli studenti disabili nella scuola secondaria di secondo grado, evitando eccessive concentrazioni e consentendo la concreta realizzazione della lettera d del comma 2 dell’art. 3. La limitazione a 22 degli alunni di una classe che ospiti un disabile è materialmente possibile se questi sono distribuiti anche nei licei e non solo (quasi esclusivamente) negli istituti professionali.

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